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Il nostro Team

Lo Studio Legale Associato Vignali, composto dall'avv. Federica Vignali e dall'avv. Stefania Vignali offre alla propria clientela assistenza qualificata nell'ambito del DIRITTO CIVILE, sia in campo giudiziale che stragiudiziale, privilegiando soprattutto una risoluzione conciliativa e negoziale delle controversie.

La nostra filosofia: alla ricerca della soluzione più semplice del problema

 

La nostra mission è quella di far fronte alle esigenze dei nostri clienti, sia privati che aziende, assicurando interventi celeri e tempestivi, nonchè costi contenuti.

Sappiamo che i risultati migliori derivano dalla collaborazione e in tal senso gli avvocati dello studio seguono ogni cliente con particolare attenzione, sia dal punto di vista professionale che umano, privilegiando un rapporto informale e fiduciario.

Cerchiamo di sviluppare insieme la miglior strategia difensiva che consenta di risolvere la controversia o raggiungere l'obiettivo nel minor tempo possibile e con il soddisfacimento degli interessi perseguiti.

 

 

 

Rassegna di Giurisprudenza

 

Tribunale Udine, civile, Sentenza 3 gennaio 2013

Massima redazionale

Espropriazione presso terzi - esecuzione ex art. 72 bis d.p.r. 602/1973 - pignoramento di conto corrente - accrediti in conto corrente di pensioni - impignorabilità.

 

Qualora si dimostri che le somme affluite su un conto corrente o deposito bancario abbiano un'origine pensionistica, le stesse sono impignorabili per la parte necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, mentre è consentito il pignoramento del quinto della residua parte.

L’assemblea condominiale può vietare di aprire nel muro perimetrale nuovi accessi alla corte comune da parte dei singoli condomini. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 27233/2013 accogliendo il ricorso di alcuni proprietari contro la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva dichiarato la nullità delle delibera per violazione dell’articolo 1102 del codice civile che autorizza al pieno godimento delle cose comuni se non si limita l’uguale diritto altrui. Per la Suprema corte, infatti, “l’articolo 1102 del c.c., nel prescrivere che ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne lo stesso uso secondo il loro diritto, non pone una norma inderogabile, ragion per cui i suoi limiti possono essere resi più rigorosi dal regolamento condominiale o dalle apposite delibere assembleari adottate con i ‘quorum’ prescritti dalla legge”.

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